Accordo

Art. 25

Funzioni dei comitati

In vigore dal 14 apr 1985
. (Funzioni dei comitati) 1. Le funzioni del Comitato per l'informazione economica e l'informazione sul mercato sono le seguenti: a) esaminare attentamente se le statistiche e le altre informazioni di cui l'Organizzazione ha bisogno sono disponibili e di buona qualità; b) analizzare i dati statistici e gli indicatori specifici menzionati all'allegato C per sorvegliare il commercio internazionale dei legni tropicali; c) seguire regolarmente il mercato internazionale dei legni tropicali, la sua situazione corrente e le sue prospettive a breve termine, sulla base dei dati di cui al precedente comma b) e delle altre informazioni pertinenti; d) inviare raccomandazioni al Consiglio relative agli studi e alla natura degli studi da intraprendere sui legni tropicali, ivi comprese le prospettive a lungo termine del mercato internazionale dei legni tropicali, seguire l'esecuzione degli studi richiesti dal Consiglio ed esaminarli; e) assolvere ogni altro compito affidatogli dal Consiglio per quanto riguarda gli aspetti economici, tecnici e statistici dei legni tropicali; f) facilitare l'apporto di un contributo tecnico ai membri produttori al fine di migliorare i loro servizi statistici pertinenti. 2. Le funzioni del Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale sono le seguenti: a) seguire in modo continuo l'appoggio e l'assistenza forniti, a livello nazionale ed internazionale, per il rimboschimento e la gestione forestale in vista della produzione di legni industriali tropicali; b) incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di rimboschimento e di gestione forestale; c) valutare le necessità e determinare tutte le fonti possibili di finanziamento per il rimboschimento e la gestione forestale; d) riesaminare regolarmente le necessità future del commercio internazionale dei legni industriali tropicali e, su questa base, fissare ed esaminare i piani e le misure appropriate possibili nel settore del rimboschimento e della gestione forestale; e) facilitare il trasferimento delle conoscenze in materia di rimboschimento e di gestione forestale, in collaborazione con le organizzazioni competenti; f) coordinare ed armonizzare dette attività in vista di una collaborazione nel settore del rimboschimento e della gestione forestale con le attività pertinenti svolte altrove, soprattutto nel quadro della FAO, del PNUE, della Banca mondiale, delle banche regionali e di altre organizzazioni competenti. 3. Le funzioni del Comitato per l'industria forestale sono le seguenti: a) promuovere la cooperazione tra i paesi produttori e i paesi consumatori quali partner nello sviluppo delle attività di trasformazione assicurate dai paesi membri produttori, in particolare nei seguenti settori: i) trasferimento di tecnologia; ii) formazione; iii) normalizzazione della nomenclatura dei legni tropicali; iv) armonizzazione delle specificazioni relative ai prodotti trasformati; v) incoraggiamenti all'investimento e alle imprese comuni; e vi) commercializzazione. b) favorire lo scambio di informazioni per facilitare i cambiamenti strutturali che implica la trasformazione più intensiva e più avanzata nell'interesse sia dei membri produttori che dei membri consumatori; c) seguire le attività in corso in questo settore ed individuare ed esaminare i problemi e le loro eventuali soluzioni in collaborazione con le organizzazioni competenti; d) incoraggiare l'accrescimento dell'assistenza tecnica ai programmi nazionali di trasformazione dei legni tropicali. 4. La ricerca-sviluppo è una funzione comune dei comitati istituiti in virtù del paragrafo 1 dell'. 5. Visti gli stretti legami esistenti tra la ricerca-sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, la trasformazione più intensiva e più avanzata e l'informazione sul mercato, ciascuno dei comitati permanenti, oltre alle suddette funzioni che gli sono attribuite, dovrà, per quanto riguarda le proposte di progetti di cui è stato investito, ivi comprese le proposte relative alla ricerca-sviluppo nel settore di sua competenza: a) esaminare e valutare sul piano tecnico le proposte di progetti; b) decidere, conformemente alle direttive generali fissate dal Consiglio, sulle attività preliminari necessarie per fare delle raccomandazioni al Consiglio relative a proposte di progetti, ed eseguire dette attività; c) stabilire quali sono le possibili fonti di finanziamento di progetti tra quelle previste al paragrafo 2 dell'; d) seguire l'esecuzione di progetti ed assicurare la raccolta e la più vasta diffusione possibile dei loro risultati, a beneficio di tutti i membri; e) formulare raccomandazioni al Consiglio relative ai progetti; f) assolvere ogni altro compito relativo ai progetti che gli vengono affidati dal Consiglio. 6. Nell'eseguire dette funzioni comuni, ciascun comitato deve tener conto della necessità di rafforzare la formazione del personale nei paesi membri produttori, esaminare e proporre modalità per l'organizzazione e il rafforzamento delle attività e della capacità di ricerca-sviluppo dei membri, in particolare dei membri produttori, e promuovere il trasferimento di "know-how" e di tecniche in materia di ricerca tra i membri, soprattutto tra i membri produttori.
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