Accordo
Art. 21
Modalità di pagamento
In vigore dal 14 apr 1985
(Modalità di pagamento)
1. I contributi ai conti amministrativi vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono assoggettati a delle restrizioni di cambio.
2. I contributi finanziari al conto speciale vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non assoggettati a delle restrizioni di cambio.
3. Il Consiglio può altresì decidere di accettare i contributi al conto speciale sotto altre forme, ivi compresa sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per far fronte alle necessità dei progetti approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-21