Accordo
Art. 22
Verifica e pubblicazione dei conti
In vigore dal 14 apr 1985
(Verifica e pubblicazione dei conti)
1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di verificare i conti dell'Organizzazione.
2. Uno stato del conto amministrativo ed uno stato del conto speciale, verificati dai revisori indipendenti, sono messi a disposizione dei membri al più presto possibile dopo la fine di ogni esercizio, ma non oltre i sei mesi successivi a detta data, ed il Consiglio li esamina in vista della loro approvazione nella successiva sessione, come opportuno. Successivamente viene pubblicato uno stato di ricapitolazione dei conti e del bilancio verificati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-22