Accordo
Art. 23
Progetti
In vigore dal 14 apr 1985
(Progetti)
1. Tutte le proposte di progetti vengono presentate all'Organizzazione dai membri e vengono esaminate dal comitato competente.
2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall', il Consiglio esamina tutte le proposte di progetti relativi alla ricerca-sviluppo, l'informazione sul mercato, la trasformazione più avanzata e più intensa nei paesi membri produttori in via di sviluppo, il rimboschimento e la gestione forestale, nonché la raccomandazione presentata dal comitato competente; le proposte di progetti concernenti i legni tropicali, come definiti al paragrafo 1 dell' possono vertere sui prodotti di legni tropicali che non siano quelli elencati al paragrafo 1 dell'. Questa disposizione si applica anche, nei casi adeguati, alle funzioni dei comitati come definite all'.
3. Il Consiglio, basandosi sui criteri enunciati al paragrafo 6 e al paragrafo 7 del presente articolo, approva, con votazione speciale, i progetti in vista del loro finanziamento o del loro patrocinio conformemente all'.
4. Il Consiglio adotta in maniera continua disposizioni in vista dell'attuazione dei progetti approvati e, per accertarsi della loro efficacia, ne segue l'esecuzione.
5. I progetti di ricerca-sviluppo dovranno riguardare almeno uno dei seguenti cinque settori:
a) utilizzazione del legname, ivi comprese le essenze meno conosciute e meno usate;
b) valorizzazione delle foreste naturali;
c) sviluppo del rimboschimento;
d) raccolta del legname, infrastrutture dello sfruttamento forestale, formazione del personale tecnico;
e) quadro istituzionale, pianificazione nazionale.
6. I progetti di ricerca-sviluppo approvati dal Consiglio devono rispondere a ciascuno dei seguenti criteri:
a) essi dovrebbero riguardare la produzione e l'utilizzazione del legno industriale tropicale;
b) dovrebbero essere vantaggiosi per l'economia del legno tropicale nel suo insieme e presentare un interesse sia per i membri produttori che per i membri consumatori;
c) dovrebbero riguardare il mantenimento e l'espansione del commercio internazionale dei legni tropicali;
d) dovrebbero fornire ragionevoli prospettive di risultati economici positivi in rapporto ai costi;
e) devono fare ricorso il più possibile agli istituti di ricerca esistenti ed evitare, per quanto possibile, il doppio impiego.
7. I progetti concernenti l'informazione sul mercato, la trasformazione più avanzata e più intensa nonché il rimboschimento e la gestione forestale dovrebbero rispondere al criterio b) e, per quanto possibile, ai criteri a), c), d) ed e), come enunciati al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Il Consiglio decide l'ordine di priorità dei progetti, tenuto conto degli interessi e delle caratteristiche di ciascuna regione produttrice. All'inizio il Consiglio dà la priorità agli schemi di progetto di ricerca-sviluppo approvati dalla sesta riunione preparatoria sui legni tropicali tenuta ai sensi del Programma integrato per i prodotti di base e a tutti gli altri progetti che il Consiglio può approvare.
9. Il Consiglio può, con votazione speciale, sospendere il patrocinio di un progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-23