Accordo

Art. 24

Istituzione di comitati

In vigore dal 14 apr 1985
. (Istituzione di comitati) 1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione: a) Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato; b) Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale; c) Comitato per l'industria forestale. 2. Il Consiglio può, con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari. 3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio. 4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.
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