Accordo
Art. 24
Istituzione di comitati
In vigore dal 14 apr 1985
.
(Istituzione di comitati)
1. Col presente Accordo vengono istituiti i seguenti comitati, quali organi permanenti dell'Organizzazione:
a) Comitato per l'informazione economica e l'informazione del mercato;
b) Comitato per il rimboschimento e la gestione forestale;
c) Comitato per l'industria forestale.
2. Il Consiglio può, con votazione speciale, istituire altri comitati ed organi sussidiari che ritiene appropriati e necessari.
3. I comitati e organi sussidiari di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono responsabili davanti al Consiglio e lavorano sotto la sua direzione generale. Le riunioni dei comitati e organi sussidiari vengono convocate dal Consiglio.
4. Tutti i membri possono prendere parte ai Comitati. Il regolamento interno dei comitati viene fissato dal Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-24