Art. 21 · Modalità di pagamento
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Art. 21

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Modalità di pagamento

In vigore dal 14 apr 1985
(Modalità di pagamento) 1. I contributi ai conti amministrativi vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non sono assoggettati a delle restrizioni di cambio. 2. I contributi finanziari al conto speciale vengono pagati in monete liberamente utilizzabili e non assoggettati a delle restrizioni di cambio. 3. Il Consiglio può altresì decidere di accettare i contributi al conto speciale sotto altre forme, ivi compresa sotto forma di materiale o personale scientifico e tecnico, per far fronte alle necessità dei progetti approvati.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-21