Accordo

Art. 32

Misure differenziate e correttive e misure speciali

In vigore dal 14 apr 1985
. (Misure differenziate e correttive e misure speciali) 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi vengono lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo possono chiedere al Consiglio delle misure differenziate e correttive adeguate. Il Consiglio prevede di adottare misure adeguate conformemente alla sezione III, paragrafi 3 e 4, della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali conformemente alla sezione III, paragrafo 4, della risoluzione 93 (IV) e al paragrafo 82 del Nuovo programma sostanziale d'azione per gli anni '80 in favore dei paesi meno avanzati.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-32

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