Accordo
Art. 37
Entrata in vigore
In vigore dal 14 apr 1985
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(Entrata in vigore)
1. Il presente Accordo entrerà in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984 o ad ogni altra data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 16 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 70 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o l'hanno rettificato, accettato od approvato, o vi hanno aderito, conformemente al paragrafo 2 dell' o all'.
2. Se il presente Accordo non entra in vigore definitivamente il 1 ottobre 1984, entrerà in vigore a titolo provvisorio a detta data o ad ogni altra data nel corso dei sei mesi successivi, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato A del presente Accordo e 14 governi dei paesi consumatori che detengono almeno il 65 per cento del totale dei voti attribuiti conformemente all'allegato B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente il presente Accordo o lo hanno ratificato, accettato, o approvato conformemente al paragrafo 2 dell', o hanno notificato al depositario, conformemente all', che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte al 1 aprile 1985, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o l'avranno ratificato, accettato od approvato conformemente al paragrafo 2 dell', o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi al più presto per decidere se il presente Accordo entrerà in vigore nei loro confronti, a titolo provvisorio o definitivo, tutto o in parte. I governi che decideranno di fare entrare in vigore il presente Accordo tra di loro a titolo provvisorio potranno riunirsi ogni tanto per considerare la situazione e decidere se il presente Accordo entrerà in vigore tra di loro a titolo definitivo.
4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario, conformemente all', che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo entrerà in vigore alla data di detto deposito.
5. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà la prima sessione del Consiglio appena possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Storico versioni
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