Accordo
Art. 39
Recesso
In vigore dal 14 apr 1985
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(Recesso)
1. Ogni membro può recedere dal presente Accordo in qualunque momento dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, notificando per iscritto il suo recesso al depositario, ed informando contemporaneamente il Consiglio della decisione che ha preso.
2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto la notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-39