Accordo

Art. 43

Riserve

In vigore dal 14 apr 1985
. (Riserve) Non può essere fatta alcuna riserva per quanto riguarda una qualunque delle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme sotto il presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il diciotto novembre millenovecentottantatre, i testi del presente Accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo facenti ugualmente fede. Il testo facente fede in cinese sarà redatto dal depositario e sottoposto all'adozione di tutti i firmatari e agli Stati ed organizzazioni intergovernative che avranno aderito al presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-43

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