Art. 1
In vigore dal 14 apr 1985
La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-rd-1