Accordo
Art. 35
Adesione
In vigore dal 14 apr 1985
.
(Adesione)
1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, che prevedono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio può tuttavia accordare una proroga ai governi che non siano in grado di aderire nei termini fissati.
2. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-35