Accordo
Art. 31
Dispense
In vigore dal 14 apr 1985
.
(Dispense)
1. Se circostanze eccezionali o ragioni di forza maggiore non espressamente previste dal presente Accordo lo esigono, il Consiglio può, con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo se le giustificazioni date da detto membro lo convincono sulle ragioni che gli impediscono di rispettare detto obbligo.
2. Il Consiglio, quando accorda una dispensa ad un membro, in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, ne precisa le modalità, le condizioni, la durata ed i motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-31