Art. 29 · Denuncie e controversie
Accordo

Art. 29

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Denuncie e controversie

In vigore dal 14 apr 1985
. (Denuncie e controversie) Ogni denuncia contro un membro per inadempienza degli obblighi imposti dal presente Accordo e ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo vengono deferite al Consiglio per la decisione al riguardo. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive e vincolanti.
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