Convenzione
Art. 15
In vigore dal 6 feb 1985
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1. Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione verrà estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o più di detti territori.
2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
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