Art. 1
In vigore dal 6 feb 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;
b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.
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