Art. 1

In vigore dal 6 feb 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980: a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale; b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.
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