Convenzione
Art. 17
In vigore dal 6 feb 1985
.
1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore;
d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore;
e) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'.
2. Il Consiglio Federale Svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1.
3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verrà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà trasmessa altresì al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.
(Seguono le firme)
1. Stato
2. Servizio dello stato civile di...........
3. Certificato di capacità matrimoniale valido sei mesi
4. In base ai documenti prodotti
5. Cognome
6. Nomi
7. Sesso
8. Cittadinanza
9. Data e luogo di nascita
10. Residenza abituale
11. Luogo e numero del registro di famiglia
12. Precedente matrimonio con Sciolto da il....... a........
13. Può contrarre matrimonio all'estero con
5. Cognome
6. Nomi
7. Sesso
8. Cittadinanza
9. Data e luogo di nascita
10. Residenza abituale
11. Luogo e numero del registro di famiglia
12. Precedente matrimonio con Sciolto da il....... a........
13. Data di rilascio Firma, timbro
14. Scrivere REF per rifugiato e APA per apolide
Certificato rilasciato in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980
Le iscrizioni vanno apposte in stampatello, in caratteri latini; esse possono inoltre essere scritte nei caratteri della lingua dell'autorità che rilascia il certificato. Le date vanno scritte con numeri arabi, indicando successivamente giorno, mese e anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati con numeri da 01 a 09.
Il nome delle località è seguito dal nome dello Stato ove esse si trovano qualora tale Stato non sia quello la cui autorità rilascia il certificato. Se una casella o parte di una casella non può essere riempita, in essa devono essere posti dei trattini.
Le modifiche e le traduzioni devono essere preventivamente approvate dalla Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-17