Convenzione
Art. 16
In vigore dal 6 feb 1985
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1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limiti di durata.
2. Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-16