Convenzione
Art. 12
In vigore dal 6 feb 1985
.
1. Il Consiglio Federale Svizzero notificherà agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli altri Stati aderenti alla presente Convenzione:
a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
c) ogni dichiarazione relativa alle riserve o al loro ritiro;
d) ogni dichiarazione concernente l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la relativa data di entrata in vigore;
e) ogni denuncia della Convenzione e la data di entrata in vigore.
2. Il Consiglio Federale Svizzero comunicherà al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1.
3. All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme sarà trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980, in un unico esemplare in lingua francese, che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia certificata conforme verrà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile e agli Stati aderenti. Una copia certificata conforme verrà inoltre inviata al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.
(Seguono le firme)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-12