Convenzione
Art. 10
In vigore dal 6 feb 1985
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1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potrà dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori, o a uno o più di detti territori, dei quali cura le relazioni internazionali.
2. Detta dichiarazione verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica.
3. Ogni dichiarazione di estensione potrà essere ritirata con notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cesserà di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-10