Convenzione
Art. 6
In vigore dal 6 feb 1985
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1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato può riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio.
2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva.
3. Non è ammessa alcuna altra riserva.
4. Ciascun Stato parte della presente Convenzione potrà, in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verrà notificato al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
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