Convenzione

Art. 11

In vigore dal 6 feb 1985
. 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore senza limite di durata. 2. Ogni Stato parte della presente Convenzione avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento, dopo la scadenza del termine di un anno dall'entrata in vigore, della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verrà notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione resterà in vigore per gli altri Stati.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-11

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