Convenzione
Art. 8
In vigore dal 6 feb 1985
.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-8