Convenzione

Art. 8

In vigore dal 6 feb 1985
. 1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore, nei confronti dello Stato che la ratificherà, accetterà, approverà o vi aderirà dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-8

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