Convenzione
Art. 5
In vigore dal 6 feb 1985
.
1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorità dalla quale dipende.
2. L'atto così redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-5