Convenzione

Art. 5

In vigore dal 6 feb 1985
. 1. Qualora l'ufficiale di stato civile che redige l'atto si trovi nell'impossibilità di conoscere il diritto da applicare per determinare i cognomi e i nomi della persona interessata, applica la propria legge nazionale e ne informa l'autorità dalla quale dipende. 2. L'atto così redatto deve poter essere rettificato mediante una procedura gratuita che ciascuno Stato si impegna ad istituire.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950#art-c-5

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