Convenzione

Art. 42

In vigore dal 22 ott 1982
Dietro domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un'operazione TIR accetteranno di comunicare alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l'applicazione degli che precedono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo