Convenzione
Art. 46
In vigore dal 22 ott 1982
1. L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali menzionate nella presente Convenzione non darà luogo al pagamento di canoni tranne nei casi in cui essi avvengano fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni.
2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-46