Convenzione
Art. 50
In vigore dal 22 ott 1982
Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, dietro domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-50