Art. 50
Convenzione

Art. 50

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In vigore dal 22 ott 1982
Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, dietro domanda, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle concernenti l'ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-50