Convenzione

Art. 54

Denuncia

In vigore dal 22 ott 1982
Denuncia 1. Ciascuna Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avrà effetto quindici mesi dopo la data in cui la notifica sarà pervenuta al Segretario generale. 3. La validità dei carnet TIR accettati dall'ufficio doganale di partenza prima della data alla quale ha effetto la denuncia non sarà infirmata dalla denuncia e la garanzia prestata dalle associazioni garanti conserverà la sua validità secondo le condizioni della presente Convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-54

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