Convenzione

Art. 58

Riserve

In vigore dal 22 ott 1982
Riserve 1. All'atto della firma o della ratifica della presente Convenzione o in occasione della sua adesione ogni Stato può dichiarare che non si considera vincolato dai paragrafi da 2 a 6 dell' della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da tali paragrafi rispetto alla Parte contraente che avrà espresso una siffatta riserva. 2. La Parte contraente che avrà espresso una riserva conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Tranne le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, nessuna riserva e ammessa alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-58

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