Convenzione
Art. 61
Domande, comunicazioni e obiezioni
In vigore dal 22 ott 1982
Domande, comunicazioni e obiezioni
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell' della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati , nonché la data dell'entrata in vigore di un emendamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-61