Allegato 2
Art. 1
Principi fondamentali
In vigore dal 22 ott 1982
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI VEICOLI STRADALI CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SOTTO SIGILLO DOGANALE
Principi fondamentali
Potranno essere approvati per il trasporto internazionale di merci, sotto sigillo doganale, soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito e attrezzato in modo che:
a) nessuna merce possa essere tolta dalla parte sigillata del veicolo od esservi introdotta senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rotture del sigillo doganale;
b) il sigillo doganale possa esservi apposto in modo semplice ed efficace;
c) non comportino alcun spazio nascosto che consenta l'occultamento di merci;
d) tutti gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili per le visite doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-a-1