Convenzione
Art. 64
Testo autentico
In vigore dal 22 ott 1982
Testo autentico
Dopo il 31 dicembre 1976 l'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell' che non sono Parti contraenti.
in fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque, in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-64