Convenzione

Art. 56

Abrogazione della Convenzione TIR (1959)

In vigore dal 22 ott 1982
Abrogazione della Convenzione TIR 1. All'atto della sua entrata in vigore la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nei rapporti tra le Parti contraenti della presente Convenzione, la Convenzione TIR. 2. I certificati di accettazione rilasciati per i veicoli stradali e i contenitori secondo le condizioni della Convenzione TIR saranno accettati dalle Parti contraenti alla presente Convenzione, per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, nell'ambito del loro periodo di validità o verso riserva di rinnovo, semprechè tali veicoli e contenitori continuino a soddisfare le condizioni che avevano inizialmente giustificato la loro ammissione
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-56

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