Convenzione

Art. 57

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 22 ott 1982
Risoluzione delle controversie 1. Ogni controversia tra due o più Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà regolata, per quanto possibile, mediante negoziazioni tra le parti alla controversia o in altro modo. 2. Ogni controversia tra due o più Parti concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti contendenti nominerà un arbitro: gli arbitri designati nomineranno a loro volta un altro arbitro che fungerà da presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta, una delle Parti non ha ancora designato un arbitro o se gli arbitri non hanno potuto scegliere un presidente, ciascuna delle Parti potrà allora chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale. 3. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 avrà forza obbligatoria per le Parti alla controversia. 4. Il tribunale arbitrale adotterà il proprio regolamento interno. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza. 6. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti alla controversia riguardo all'interpretazione e all'esecuzione della sentenza arbitrale potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha reso la sentenza, per il giudizio da parte di quest'ultimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-57

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