Convenzione

Art. 47

In vigore dal 22 ott 1982
1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono nè l'applicazione di restrizioni e controlli previsti da ordinamenti nazionali e fondati su considerazioni di pubblica moralità, pubblica sicurezza, igiene o salute pubblica, oppure su considerazioni d'ordine veterinario o fitopatologico, ne impediscono la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono l'applicazione di altre prescrizioni nazionali o internazionali disciplinanti i trasporti.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-47

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