Convenzione

Art. 41

In vigore dal 22 ott 1982
Allorchè e accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un carnet TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi e delle tasse normalmente esigibili.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-41

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