Convenzione

Art. 39

In vigore dal 22 ott 1982
Se nel rimanente le operazioni TIR sono reputate regolari: 1. Le Parti contraenti trascureranno le divergenze di poco conto inerenti all'adempimento degli obblighi relativi al termine o all'itinerario. 2. Parimenti, le divergenze tra le indicazioni nel manifesto delle merci del canet TIR e il carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore non saranno considerate infrazioni a carico del titolare del carnet TIR, a tenore della presente Convenzione, allorchè sarà adotta la prova, a soddisfazione delle autorità competenti, che le sconcordanze non sono dovute a errori commessi con cognizione di causa o per negligenza all'atto del caricamento o della spedizione delle merci o della stesura del suddetto manifesto.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-39

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