Convenzione
Art. 35
In vigore dal 22 ott 1982
Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a rompere le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del carnet TIR realizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-35