Convenzione
Art. 34
In vigore dal 22 ott 1982
Le autorità degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia aggiungere altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento e annoteranno nei tagliandi del carnet TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del carnet TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-34