Convenzione
Art. 38
In vigore dal 22 ott 1982
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di escludere, temporaneamente o definitivamente, dalle agevolazioni della presente Convenzione chiunque avesse commesso una grave infrazione alle leggi o ai regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci.
2. Detta esclusione sarà immediatamente notificata alle autorità doganali della Parte contraente sul cui territorio il contravventore risiede o è domiciliato, nonché alla(e) associazione(i) garante(i) del Paese nel quale l'infrazione è stata commessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-38