Convenzione
Art. 40
In vigore dal 22 ott 1982
Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del carnet TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorchè le stesse concernono regimi doganali che abbiano preceduto o che seguano l'operazione TIR, cui il titolare del carnet TIR non ha partecipato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-12;706#art-c-40