Art. 9
LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
In vigore dal 29 ago 1982
Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 263-quater - Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame. - Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza".
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