Art. 5

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza". Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".
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