Art. 4

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: "Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonchè della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività. Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284. Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli".
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