Art. 2
LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
In vigore dal 29 ago 1982
Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.
Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'autorità competente per il procedimento, la quale, entro tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato adotta le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia".
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".
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