Art. 1
LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 12 agosto 1982, n. 532
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La disposizione consente all'imputato che è agli arresti presso la propria abitazione o in un altro luogo stabilito dal giudice di presentare la richiesta di riesame o qualsiasi altra impugnazione direttamente in quel luogo. La dichiarazione viene raccolta da un ufficiale di polizia giudiziaria. Quest'ultimo ha il compito di trasmettere immediatamente l'atto al cancelliere del giudice competente.
La norma mira a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa e di impugnazione a chi si trova agli arresti domiciliari o in un luogo designato dal giudice, consentendogli di presentare gli atti direttamente dove si trova.
Si applica all'imputato in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai cancellieri competenti.
Una persona sottoposta ad arresto nella propria casa intende contestare il provvedimento restrittivo chiedendone il riesame. Rilascia la propria dichiarazione formale direttamente a un ufficiale di polizia giudiziaria che si reca presso la sua abitazione. L'ufficiale provvede quindi a trasmettere tempestivamente il documento alla cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la dichiarazione ha l'obbligo di curarne l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame.
È stato aggiunto un comma dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale per permettere all'imputato agli arresti domiciliari (o in altro luogo stabilito dal giudice) di proporre riesame o impugnazioni tramite dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.