Art. 1

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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In sintesi

La disposizione consente all'imputato che è agli arresti presso la propria abitazione o in un altro luogo stabilito dal giudice di presentare la richiesta di riesame o qualsiasi altra impugnazione direttamente in quel luogo. La dichiarazione viene raccolta da un ufficiale di polizia giudiziaria. Quest'ultimo ha il compito di trasmettere immediatamente l'atto al cancelliere del giudice competente.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa e di impugnazione a chi si trova agli arresti domiciliari o in un luogo designato dal giudice, consentendogli di presentare gli atti direttamente dove si trova.

A chi si applica

Si applica all'imputato in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai cancellieri competenti.

Esempio pratico

Una persona sottoposta ad arresto nella propria casa intende contestare il provvedimento restrittivo chiedendone il riesame. Rilascia la propria dichiarazione formale direttamente a un ufficiale di polizia giudiziaria che si reca presso la sua abitazione. L'ufficiale provvede quindi a trasmettere tempestivamente il documento alla cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

Adempimenti e conseguenze

L'ufficiale di polizia giudiziaria che riceve la dichiarazione ha l'obbligo di curarne l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame.

Cosa è cambiato

È stato aggiunto un comma dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale per permettere all'imputato agli arresti domiciliari (o in altro luogo stabilito dal giudice) di proporre riesame o impugnazioni tramite dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Domande frequenti

Chi può presentare la richiesta di riesame o l'impugnazione direttamente dal luogo di arresto?Può farlo l'imputato che si trova in stato di arresto presso la propria abitazione oppure in un altro luogo designato dal giudice.
A chi deve essere resa la dichiarazione di riesame o di impugnazione?La dichiarazione deve essere ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria direttamente nel luogo in cui l'imputato si trova agli arresti.
Cosa deve fare l'ufficiale di polizia giudiziaria dopo aver ricevuto la dichiarazione?L'ufficiale di polizia giudiziaria deve curare l'immediata trasmissione dell'atto al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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