Art. 1 · LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

Art. 1

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".
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