Art. 12

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254".
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