Art. 16

LEGGE 12 agosto 1982, n. 532

In vigore dal 29 ago 1982
L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 281 - Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria. - Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter. Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis".
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